1. I comuni, anche in forma associata, stipulano accordi locali con le autorità provinciali di pubblica sicurezza nei seguenti campi d'intervento:
a) scambio informativo e realizzazione di sistemi informativi integrati;
b) interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative delle Forze di
c) collaborazione tra le Forze di polizia statale e le Forze di polizia locale ai fini del controllo del territorio, anche mediante l'integrazione degli interventi di emergenza;
d) coordinamento tra attività di polizia locale e attività di prevenzione della criminalità, anche attraverso specifici piani di intervento;
e) formazione e aggiornamento professionali integrati tra operatori della polizia locale, della polizia statale e altri operatori pubblici che cooperano allo sviluppo delle politiche locali integrate per la sicurezza.
2. Gli accordi di cui al comma 1 possono altresì riguardare i seguenti campi d'intervento:
a) cooperazione per la partecipazione a iniziative e a progetti promossi dall'Unione europea;
b) coordinamento tra politiche di programmazione e gestione del territorio e politiche di prevenzione della criminalità;
c) comunicazione pubblica;
d) ogni altra attività ritenuta utile ai fini delle politiche integrate per la sicurezza.
3. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà e di adeguatezza, stipulano accordi regionali con lo Stato nei campi d'intervento di cui ai commi 1 e 2.
4. Le province possono stipulare, d'intesa con i comuni interessati, gli accordi di cui ai commi 1 e 2.
5. Specifici accordi tra le autorità provinciali di pubblica sicurezza, i comuni e le province possono disciplinare la collaborazione della polizia locale al mantenimento della sicurezza pubblica.